Si. Il Sistema del Marchio Comunitario prevede l’obbligo di attenersi alla Classificazione di Nizza.
No se non è necessario. Il costo di deposito è identico da una a tre classi quindi il deposito fino a tre classi è solo facoltativo.
Si
Il marchio comunitario prevale su un marchio nazionale solo se anteriore. Ciò posto, tra il sistema comunitario ed i vari sistemi nazionali si applica il criterio cronologico.
Possono procedere alla registrazione di un Marchio Comunitario sia le persone fisiche che le persone giuridiche.
Nel caso in cui l’Esaminatore blocchi la procedura di registrazione a causa di impedimenti assoluti è possibile fare ricorso contro tale decisione o convertire il Marchio Comunitario in domande di Marchio Nazionali. Quest’ultime avranno però effetto dalla data di deposito del Marchio Comunitario. Inoltre, i depositi nazionali potranno essere fatti solo nei Paesi comunitari che sono di effettivo interesse per la propria attività economica.
Il marchio comunitario (oggi marchio dell’Unione Europea) è valido su tutto il territorio UE e consente di ottenere una tutela unitaria con un’unica registrazione. A differenza del marchio internazionale, che costituisce un insieme di marchi nazionali, il marchio comunitario è un titolo unico, depositato presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), con sede ad Alicante.
Trattandosi di un marchio unitario, la validità del marchio comunitario si estende automaticamente, fin dal momento del deposito, a tutto il territorio dell’Unione Europea. Non è quindi possibile limitarne l’efficacia a singoli Stati membri, escludendone altri.
Possono essere registrati come marchi comunitari diversi tipi di segni, tra cui:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
La registrazione del marchio comunitario, analogamente a quella del marchio nazionale, richiede che il segno presenti alcuni requisiti giuridici fondamentali: capacità distintiva, novità, rappresentabilità grafica e liceità.
Non possono essere registrati come marchi comunitari i segni:
privi di carattere distintivo;
costituiti esclusivamente da indicazioni descrittive della specie, qualità, quantità, destinazione, valore, provenienza geografica o di altre caratteristiche dei prodotti o dei servizi;
divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;
contrari all’ordine pubblico o al buon costume;
idonei ad ingannare il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi.
La normativa dell’Unione Europea prevede inoltre che la domanda di registrazione sia presentata in una lingua dell’Unione e in una delle cinque lingue ufficiali dell’EUIPO (italiano, francese, inglese, tedesco o spagnolo). Tale previsione consente la corretta gestione di eventuali conflitti tra marchi identici o simili i cui titolari operino in Paesi diversi.
Richiedi un preventivo onlineCome indicato sopra, il deposito viene fatto presso l’EUIPO. La procedura di registrazione prevede diverse fasi:
Il marchio comunitario, come quello nazionale ha una durata di dieci anni e può essere rinnovato illimitatamente per periodi di ulteriori dieci anni. Per quanto concerne l’uso, la normativa comunitaria, come quella italiana, prevede l’obbligo di utilizzazione dello stesso; questo vuol dire che, entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario deve formare oggetto di un uso effettivo – in almeno uno dei Paesi dell’Unione, per i prodotti e servizi rivendicati nella domanda di registrazione. L’utilizzazione del marchio tutela il titolare da eventuali azioni di decadenza per non uso promosse da terzi. Il rinnovo deve essere fatto allo scadere dei 10 anni.
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I costi di registrazione del marchio comunitario dipendono principalmente dal numero di classi di prodotti o servizi per cui si richiede la tutela. Il deposito del marchio UE avviene presso l’EUIPO e prevede il pagamento di tasse ufficiali stabilite dall’Ufficio.
In particolare, la tassa di deposito comprende:
850 euro per una classe di prodotti o servizi;
50 euro per la seconda classe;
150 euro per ogni classe aggiuntiva a partire dalla terza.
Le tasse ufficiali devono essere versate al momento del deposito della domanda e non sono rimborsabili, anche in caso di rifiuto del marchio o di opposizione da parte di terzi.
Oltre alle tasse EUIPO, occorre considerare i costi di consulenza professionale, che variano in base alla complessità del caso e possono includere, a titolo esemplificativo:
analisi di registrabilità e valutazione dei rischi;
ricerca di anteriorità sui marchi identici o simili;
assistenza nella definizione delle classi merceologiche;
gestione di eventuali rilievi o opposizioni.
Un’adeguata valutazione preventiva consente spesso di evitare errori costosi e di scegliere la strategia di tutela più efficace in relazione al mercato di riferimento. Di seguito il costo totale in una classe:
€
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Il costo è identico sia per marchi verbali che figurativi.
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