Si. Il Sistema del Marchio Comunitario prevede l’obbligo di attenersi alla Classificazione di Nizza.
No se non è necessario. Il costo di deposito è identico da una a tre classi quindi il deposito fino a tre classi è solo facoltativo.
Si
Il marchio comunitario prevale su un marchio nazionale solo se anteriore. Ciò posto, tra il sistema comunitario ed i vari sistemi nazionali si applica il criterio cronologico.
Possono procedere alla registrazione di un Marchio Comunitario sia le persone fisiche che le persone giuridiche.
Nel caso in cui l’Esaminatore blocchi la procedura di registrazione a causa di impedimenti assoluti è possibile fare ricorso contro tale decisione o convertire il Marchio Comunitario in domande di Marchio Nazionali. Quest’ultime avranno però effetto dalla data di deposito del Marchio Comunitario. Inoltre, i depositi nazionali potranno essere fatti solo nei Paesi comunitari che sono di effettivo interesse per la propria attività economica.
Il marchio comunitario è valido su tutto il territorio dell’Unione Europea, a differenza del marchio internazionale che è un fascio di marchi nazionali, il marchio comunitario è un marchio unico la cui registrazione viene effettuata presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) che ha sede ad Alicante.
Essendo un marchio unitario la sua validità si estende, al momento del deposito, su tutto il territorio comunitario; pertanto è impossibile limitare la sua validità ad alcuni Stati dell’Unione Europea escludendone altri.
I segni che possono essere registrati come marchi comunitari sono i seguenti:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Il marchio comunitario come quello nazionale prevede che il segno abbia capacità distintiva, novità, rappresentabilità grafica e liceità.
Pertanto i segni che non possono essere registrati come Marchi Comunitari sono i segni:
Oltre ai classici requisiti è previsto, dalla normativa comunitaria, che la domanda sia presentata sia in una delle lingue della comunità europea sia in una delle cinque lingue ufficiali dell’unione (Italiano, Francese, Inglese, Tedesco e Spagnolo). Questo si rende necessario nel caso in cui si verifichino conflitti tra marchi identici o simili tra loro i cui rispettivi titolari parlino differenti lingue.
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Come indicato sopra, il deposito viene fatto presso l’EUIPO. La procedura di registrazione prevede diverse fasi:
Il marchio comunitario, come quello nazionale ha una durata di dieci anni e può essere rinnovato illimitatamente per periodi di ulteriori dieci anni. Per quanto concerne l’uso, la normativa comunitaria, come quella italiana, prevede l’obbligo di utilizzazione dello stesso; questo vuol dire che, entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario deve formare oggetto di un uso effettivo – in almeno uno dei Paesi dell’Unione, per i prodotti e servizi rivendicati nella domanda di registrazione. L’utilizzazione del marchio tutela il titolare da eventuali azioni di decadenza per non uso promosse da terzi. Il rinnovo deve essere fatto allo scadere dei 10 anni.
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In Sede Comunitaria, il costo totale per DIECI anni (inclusi ONORARI, TASSE DI DEPOSITO, I.V.A 22% e INPS 4%) per il deposito di una domanda di marchio è il seguente:
TIPOLOGIA | COSTO |
Deposito in DUE classi | 1.500,00 |
Per ogni classe aggiuntiva oltre alla seconda | 185,00 |
Il costo è identico sia per marchi verbali che figurativi. Per maggiori info visitare la pagina Costi
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