Registrazione Marchio

TutelaMarchio offre una vasta gamma di servizi per le aziende e persone che desiderano registrare un marchio. I nostri consulenti professionali hanno una ricca esperienza in tutti i settori della Proprietà Industriale e possono fornire assistenza in tutte le fasi necessarie per l’ottenimento del titolo (ricerche di anteriorità, registrazione del marchio e rinnovo). TutelaMarchio opera attraverso Consulenti iscritti all’Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale (chi siamo).

Adottiamo standard organizzativi e qualitativi che garantiscono costantemente strategia, rapidità, efficienza e contenimento dei costi. Siamo in grado di procedere alla registrazione, deposito, rinnovo del marchio entro 72 ore dal conferimento incarico, in ambito:

  1. Nazionale
  2. Comunitario
  3. Internazionale

Per ulteriori informazioni su come ottenere i nostri servizi, è possibile usare il nostro modulo di contatto.

Per avviare l’iter di registrazione del marchio, completare il nostro modulo di richiesta preventivo.

 ITALIA – REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO

L’U.I.BM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) è l’Ufficio responsabile della registrazione dei marchi in Italia. Il Codice della Proprietà Industriale disciplina le modalità di ottenimento e tutela dei titoli di Proprietà Industriale. In base a quanto previsto dal C.P.I. un marchio può essere registrato da una società, una persona fisica o altro (es. ONLUS).

In Italia i marchi non devono avere elementi ingannevoli (es. DOLOMITI per burro prodotto nel Lazio) o essere costituiti esclusivamente da termini generici o comuni. Secondo la normativa italiana, un marchio deve essere suscettibile di rappresentazione grafica (i profumi non hanno questa caratteristica quindi non possono essere registrati come marchi) e non offendere la morale e/o l’ordine pubblico. L’U.I.B.M. non effettua nessuna ricerca di anteriorità; quindi, è bene fare attenzione prima di procedere alla registrazione del marchio.

Il periodo di validità di un marchio registrato italiano è di 10 anni a decorrere dalla data di deposito. Dopo 10 anni il titolare può decidere se rinnovare il marchio per ulteriori 10 anni (il rinnovo può avvenire infinite volte ma sempre per periodi decennali). Il marchio usato in sede di rinnovo deve essere identico al marchio originariamente depositato.

Tra il deposito e la registrazione vi è un lungo intervallo di tempo di circa UN anno (prima della registrazione definitiva del marchio non è possibile inserire il simbolo ® ma solo il ™. – L’iter di registrazione dura circa un anno per due motivi fondamentali:

1) Permettere all’Ufficio Marchi di eseguire i controlli di legalità (marchio contrario alla legge, ordine pubblico, buon costume);

2) Permettere a terzi, titolari di diritti anteriori, di opporsi alla registrazione.

Se nessuno pone rilievi il marchio segue il normale iter di registrazione e viene emesso il Certificato di Registrazione. Al contrario, in caso di rilievi si aprono dei procedimenti amministrativi (Azioni Ufficiali e/o Opposizioni) e si può decidere se difendere il marchio, rinunciare ad esso, concludere accordi di coesistenza, ecc. I costi indicati nella pagina COSTI si riferiscono al normale iter di registrazione e non includono le spese difensive in caso di rilievi.

In fase di deposito è necessario rivendicare delle classi merceologiche che seguono la Classificazione Internazionale di Nizza. La ratio sta nell’evitare la creazione di monopoli eccessivi su di un segno. La tutela è garantita nei limiti delle classi rivendicate. Dopo il deposito del marchio non possono essere aggiunte classi.

Con la registrazione del marchio in Italia si ottiene una tutela su tutto il territorio nazionale Italiano. Non sono possibili registrazioni di marchio regionali.

Il C.P.I. prevede l’obbligo, in capo al titolare, di utilizzare il marchio nell’esatta forma di deposito. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla data di registrazione. In caso di mancato utilizzo il marchio rischia azioni di decadenza per non uso. Le azioni non sono automatiche ma devono essere promosse da terzi interessati al segno.

TutelaMarchio offre assistenza anche dopo il deposito con i seguenti servizi:

Per visionare tutti i servizi di TutelaMarchio visitare la pagina servizi.

Secondo la normativa vigente, i soggetti stranieri che non hanno residenza/sede in Italia devono essere rappresentati da un Consulente Italiano.

L’Italia è membro dell’unione Europea e, in quanto tale, è possibile ricevere tutela anche attraverso la registrazione del marchio comunitario.

 



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