Registrare marchio

Registrazione marchio nazionale

Registrare marchio italiano

Il marchio permette ad un’impresa di contraddistinguere se stessa e/o i suoi prodotti da quelli di un’altra impresa operante nel medesimo settore. Un marchio non deve necessariamente essere registrato per ricevere tutela poiché il nostro ordinamento tutela il [[marchio di fatto]] (cioè il Marchio non registrato); tuttavia, la tutela garantita a tale tipologia di marchio è molto limitata poiché viene concessa solo se il marchio gode di rinomanza.

Al contrario, con la registrazione il titolare del marchio acquista il diritto esclusivo di utilizzo del segno registrato per tutti i prodotti e/o servizi (l’elenco è reperibile QUI) rivendicati nella domanda di registrazione.

In Italia, il modo più sicuro per tutelare il proprio segno distintivo è attraverso il deposito di una Domanda di Marchio Nazionale.

Può essere registrato come marchio/logo qualsiasi segno suscettibile di rappresentazione grafica; quindi non solo parole, lettere e disegni ma anche la forma di un prodotto o della sua confezione nonché le tonalità cromatiche o i suoni.

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Requisiti del marchio nazionale:


Il segno che si intende registrare deve avere i seguenti requisiti:

Capacità distintiva (art. 13 Cpi):

Il segno non deve essere descrittivo – per indicazioni descrittive si intendono quelle espressioni che alludono ai caratteri essenziali e alle prestazioni del prodotto (a titolo di esempio si pensi alla parola “Pizza” per distinguere la pizza).
Il nostro ordinamento prevede che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo ed in particolare:

a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

Rappresentabilità grafica (art. 7 Cpi):

Possono costituire oggetto di Registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

Novità (art. 12 Cpi):

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili a marchi registrati o notoriamente conosciuti, ditte e/o insegne in precedenza utilizzati per prodotti o servizi identici o simili a quelli rivendicati nella domanda di registrazione.

Liceità (art. 14 Cpi):

Il marchio non deve essere contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume (ad esempio le parole oscene).

Fasi del marchio nazionale


Dopo il deposito l’Uff. Marchi effettua un controllo sul marchio (rispetto requisiti di legge, contrarietà ordine pubblico ecc.). Se il marchio super il controllo viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dei Marchi. Dalla pubblicazione iniziano i TRE mesi di tempo per presentare opposizioni (per una descrizione dettagliata dell’iter di registrazione visitare la relativa pagina QUI). Le opposizioni possono essere presentate dai titolari di diritti anteriori identici o simili. Se nessuno presenta rilievi il marchio segue il normale iter di registrazione e viene concesso dall’UIBM. In caso di rilievi si aprono due alternative:

  • Difendere il marchio sostenendo i costi di difesa;
  • Non replicare rischiando la decadenza del marchio.

A causa del lungo iter di registrazione la tutela decorre dalla data di deposito e non dalla data di registrazione.

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Durata del marchio nazionale


La durata della tutela è di 10 anni che decorrono dal Deposito della Domanda di Registrazione di Marchio Nazionale. Terminati i primi 10 anni il marchio potrà essere rinnovato per un numero infinito di volte. Una volta depositato deve essere utilizzato entro 5 anni dalla data di registrazione poiché il mancato utilizzo sottopone il marchio, anche se registrato, ad azioni di decadenza per non uso da parte di terzi. Tale azione non può essere fatta valere se l’utilizzo del marchio viene iniziato o ripreso prima della presentazione della domanda di decadenza. Il rinnovo deve essere fatto allo scadere dei 10 anni.

Costi per la registrazione del marchio nazionale


In Italia, il costo totale per DIECI anni (inclusi ONORARI, TASSE DI DEPOSITO, I.V.A 22% e INPS 4%) per il deposito di una domanda di marchio è il seguente:

TIPOLOGIA COSTO
Deposito in UNA classe 510,00 incluse tasse, onorari ed IVA
Per ogni classe aggiuntiva oltre alla prima 72,00 incluse tasse, onorari ed IVA

Il costo è identico sia per marchi verbali che figurativi. Per maggiori info visitare la pagina COSTI


 

Domande Frequenti

Il marchio in Italia mi tutela in tutta Italia o solo dove ho la mia attività?

Quanto costa registrare un marchio in Italia?

Da quando sono tutelato?

Uso da tanti anni un marchio. Posso Registrarlo presso UIBM?



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