Registrare marchio

Registrazione marchio europeo

Il marchio comunitario (oggi marchio dell’Unione Europea) è valido su tutto il territorio UE e consente di ottenere una tutela unitaria con un’unica registrazione. A differenza del marchio internazionale, che costituisce un insieme di marchi nazionali, il marchio comunitario è un titolo unico, depositato presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), con sede ad Alicante.

Trattandosi di un marchio unitario, la validità del marchio comunitario si estende automaticamente, fin dal momento del deposito, a tutto il territorio dell’Unione Europea. Non è quindi possibile limitarne l’efficacia a singoli Stati membri, escludendone altri.

Possono essere registrati come marchi comunitari diversi tipi di segni, tra cui:

  • segni composti da parole, lettere, numeri o combinazioni di tali elementi;
  • segni figurativi, comprendenti o meno parole;
  • segni figurativi a colori;
  • colori o combinazioni di colori;
  • marchi tridimensionali;
  • marchi sonori.
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Paesi del Marchio Europeo:


Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Requisiti del Marchio Europeo:


La registrazione del marchio comunitario, analogamente a quella del marchio nazionale, richiede che il segno presenti alcuni requisiti giuridici fondamentali: capacità distintiva, novità, rappresentabilità grafica e liceità.

Non possono essere registrati come marchi comunitari i segni:

  • privi di carattere distintivo;

  • costituiti esclusivamente da indicazioni descrittive della specie, qualità, quantità, destinazione, valore, provenienza geografica o di altre caratteristiche dei prodotti o dei servizi;

  • divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;

  • contrari all’ordine pubblico o al buon costume;

  • idonei ad ingannare il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi.

La normativa dell’Unione Europea prevede inoltre che la domanda di registrazione sia presentata in una lingua dell’Unione e in una delle cinque lingue ufficiali dell’EUIPO (italiano, francese, inglese, tedesco o spagnolo). Tale previsione consente la corretta gestione di eventuali conflitti tra marchi identici o simili i cui titolari operino in Paesi diversi.

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Fasi del Marchio Europeo


Come indicato sopra, il deposito viene fatto presso l’EUIPO. La procedura di registrazione prevede diverse fasi:

  • Deposito della domanda di registrazione;
  • Fase di esame da parte dell’Ufficio Comunitario (verifica rispetto dei requisiti formali della domanda di registrazione e controllo sulla presenza di impedimenti assoluti – come ad esempio un marchio identico già registrato);
  • Pubblicazione della domanda di registrazione. Entro tre mesi dalla pubblicazione del marchio nel Bollettino dei Marchi Comunitari, i titolari di un segno anteriore, sia comunitario che nazionale (Paesi Membri dell’Unione Europea) possono presentare domanda di Opposizione alla registrazione presso l’EUIPO.
  • Registrazione. Se nessuno presenta rilievi il marchio segue il normale iter di registrazione e viene concesso dall’UAMI.

Durata del Marchio Europeo:


Il marchio comunitario, come quello nazionale ha una durata di dieci anni e può essere rinnovato illimitatamente per periodi di ulteriori dieci anni. Per quanto concerne l’uso, la normativa comunitaria, come quella italiana, prevede l’obbligo di utilizzazione dello stesso; questo vuol dire che, entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario deve formare oggetto di un uso effettivo – in almeno uno dei Paesi dell’Unione, per i prodotti e servizi rivendicati nella domanda di registrazione. L’utilizzazione del marchio tutela il titolare da eventuali azioni di decadenza per non uso promosse da terzi. Il rinnovo deve essere fatto allo scadere dei 10 anni.
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Costi per la registrazione del Marchio Europeo


I costi di registrazione del marchio comunitario dipendono principalmente dal numero di classi di prodotti o servizi per cui si richiede la tutela. Il deposito del marchio UE avviene presso l’EUIPO e prevede il pagamento di tasse ufficiali stabilite dall’Ufficio.

In particolare, la tassa di deposito comprende:

  • 850 euro per una classe di prodotti o servizi;

  • 50 euro per la seconda classe;

  • 150 euro per ogni classe aggiuntiva a partire dalla terza.

Le tasse ufficiali devono essere versate al momento del deposito della domanda e non sono rimborsabili, anche in caso di rifiuto del marchio o di opposizione da parte di terzi.

Oltre alle tasse EUIPO, occorre considerare i costi di consulenza professionale, che variano in base alla complessità del caso e possono includere, a titolo esemplificativo:

  • analisi di registrabilità e valutazione dei rischi;

  • ricerca di anteriorità sui marchi identici o simili;

  • assistenza nella definizione delle classi merceologiche;

  • gestione di eventuali rilievi o opposizioni.

Un’adeguata valutazione preventiva consente spesso di evitare errori costosi e di scegliere la strategia di tutela più efficace in relazione al mercato di riferimento. Di seguito il costo totale in una classe:

MARCHIO EUROPEO


1400

  • Deposito in una classe incluse tasse ed onorari


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Il costo è identico sia per marchi verbali che figurativi.

Domande Frequenti

Cosa succede se la domanda di marchio viene rifiutata dall’esaminatore dell’ UAMI?

Chi può registrare un Marchio Comunitario?

Il marchio comunitario prevale sui marchi nazionali?

Il marchio comunitario tutela in tutta UE?

Devo per forza rivendicare almeno tre classi?

Anche nel marchio comunitario devo rivendicare le classi?



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