Norma relativa ai marchi comunitari. Se si è titolari di un marchio nazionale di un Paese UE (es. Marchio Nazionale Italiano) e, successivamente, si deposita una domanda di Marchio Comunitario è possibile rivendicare la preesistenza del Marchio Nazionale Anteriore nella domanda comunitaria.
Attraverso questa procedura sarà possibile, al momento della scadenza del nazionale, evitare di depositare la relativa domanda di rinnovo poiché grazie alla seniority sarà sufficiente mantenere in vita la sola registrazione comunitaria.
La tutela del marchio comunitario decorrerà per tutti i Paesi dalla data di deposito effettivo ma, per lo stato in cui vi era la seniority, l’efficacia decorrerà dalla data anteriore del deposito nazionale
Istituto giuridico comunitario per il quale, una volta che il titolare di un diritto di proprietà industriale (es. marchio), immette i suoi beni nel territorio UE non può più opporsi ad ulteriori e successive commercializzazioni degli stessi.
Condizioni:
1) i beni devono essere stati immessi dal titolare del diritto o con il suo consenso
2) lo stato dei prodotti non deve essere alterato.
Istituto giuridico grazie al quale chiunque abbia depositato un marchio in un Paese facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall’Italia (Es. Convenzione di Parigi) può depositare un marchio in un altro Paese aderente rivendicando come data di tutela estera quella del primo deposito.
Il deposito successivo deve avvenire però entro massimo sei mesi dal primo deposito. Dopo i sei mesi la tutela del secondo deposito decorrerà dalla data effettiva in cui è avvenuta la domanda
Trattati per la registrazione del Marchio Internazionale
Paesi aderenti:
Albania, Algeria, Antigua e Barbuda, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Bahrain, Benelux, Bhutan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Bulgaria, Cina, Colombia, Repubblica Popolare Democratica di Corea, Cipro, Croazia, Cuba, Danimarca, Egitto, Estonia, Filippine, Federazione di Russia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ghana, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, India, Iran, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Lesoto, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Macedonia, Madagascar, Marocco, Messico, Moldavia, Monaco, Mongolia, Montenegro, Mozambico, Namibia, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Romania, Ruanda, San Marino, Sao Tome e Principe, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sudan, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tagikistan, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Unione Europea, Uzbekistan, Vietnam, Zambia
È uno dei requisiti del marchio. Ogni segno che si intende registrare deve poter essere rappresentato graficamente.
Regolamento Marchi Comunitari
È una tipologia di ricerca di anteriorità. Questa ricerca rintraccia solo i marchi identici anteriori depositati e/o registrati.
È una tipologia di ricerca di anteriorità. Questa ricerca rintraccia sia i marchi anteriori identici che quelli simili (stessa radice ma diversa desinenza e viceversa, traduzioni in altre lingue, ecc.).
È la possibilità per i titolari di un marchio o brevetto di rinunciare alla tutela ritirando la domanda di registrazione.
Sono i compensi riconosciuti ai titolari di un diritto di proprietà industriale nell’ambito dei contratti di licenza.
È il fenomeno grazie al quale un segno originariamente privo di capacità distintiva diviene distintivo a seguito dell’uso effettuato (es. Lemonsoda,Scarpe&Scarpe,Divani&Divani, Il Giornale). Questi marchi non possono essere dichiarati nulli per mancanza di capacità distintiva.
Segni distintivi: sono i segni utilizzati da un imprenditore – potenzialmente riconoscibili dai consumatori – usati per distinguere la sua attività da quella degli altri imprenditori che operano nel medesimo mercato (es. marchio aziendale, ditta, ecc.).
È un servizio che si attiva allo scopo di scandagliare i registri dei paesi d’interesse per controllare le nuove domande di deposito. La sorveglianza permette di attaccare i marchi pericolosi quando sono ancora in fase di deposito.
Strumento di pubblicità giuridica necessario per rendere opponibili a terzi gli atti di trasferimento o modifica della titolarità di un diritto di proprietà industriale (es. cessione marchio, concessione licenze, successioni, ecc.).
Le trascrizioni devo essere fatte presso gli Uffici Marchi con apposita istanza.
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